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Tetto al 4%: abitazione occupata dalle figlie

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12 marzo 2009

Domanda
(Francesco, 12 marzo). Nel 1999 ho contratto un mutuo per ristrutturare una casa di mia proprietà e destinarla ad abitazione principale delle due figlie, con me conviventi. Le figlie, al termine dei lavori, hanno occupato l'immobile e lo hanno destinato ad abitazione principale. Ho diritto di usufruire del rimborso statale della differenza tra il tasso sugli interessi ed il tetto del 4%.

(Risposta a cura di Francesco Gianfelici per "L'Esperto risponde")
Il lettore non specifica se il mutuo da lui contratto sia un mutuo a tasso fisso oppure variabile. Nel secondo caso sembrerebbe applicabile la disposizione contenuta nell'art. 2 del D.L. n°185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n°2/2009. Appare evidente comunque che il beneficio ontenuto in tale articolo è applicabile solo alle rate da corrispondersi nel corso del 2009.

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12 marzo 2009
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